Scaduto

Gara #465

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
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Informazioni appalto

18/12/2025
Aperta
Servizi
€ 4.584.025,56
Natuzzi Cosimo

Categorie merceologiche

79 - Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento, di stampa e di sicurezza

Lotti

1
B96FF6634B
Qualità prezzo
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Individuazione di una Agenzia per il lavoro in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nei casi pevisti dalla legge, di figure professionali ascrivibili alle categorie del vigente CCNL dei servizi ambientali, da impiegare con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso la KYMA AMBIENTE SPA. Nello specifico, le figure professionali ricercate sono le seguenti: 105 operai livello J, 30 autisti livello 3b, eventuali altre figure professionali.
€ 2.292.012,78
€ 2.142.068,02
€ 0,00

Seggio di gara

Cognome Nome Ruolo
NATUZZI COSIMO PRESIDENTE
RIZZI VERONICA COMPONENTE
L'EREDE ROSALBA COMPONENTE verbalizzante

Commissione valutatrice

3318
30/03/2026
Cognome Nome Ruolo
Andrisani Luca Presidente
Caruso Roberta Componente
Perrone Danilo Componente

Scadenze

15/01/2026 16:00
27/01/2026 10:00
27/01/2026 12:00

Allegati

all.-2-informativa-privacy.pdf
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15/12/2025 15:03
269.85 kB
all.-1-domanda-di-partecipazione.pdf
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15/12/2025 15:03
726.00 kB
norme-tecniche.pdf
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15/12/2025 15:03
10.28 MB
all.-5-elenco-personale-attualmente-impiegato.pdf
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15/12/2025 15:03
363.40 kB
dgue-.pdf
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15/12/2025 15:05
92.18 kB
all.-3-offerta-economica.pdf
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18/12/2025 11:00
502.67 kB
disciplinare-di-gara.pdf
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18/12/2025 12:17
186.20 kB
capitolato-speciale.pdf
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18/12/2025 14:24
616.20 kB
all.-4-tab.-ministero-costo-del-lavoro-d1424-costo-medio-personale-servizi-ambientali.pdf
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18/12/2025 15:57
192.08 kB
Verbale ammissione
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30/01/2026 13:34
22.36 kB

Chiarimenti

23/12/2025 14:58
Quesito #1
Buongiorno, si chiede conferma che la data di scadenza della procedura sia quella indicata nella piattaforma tuttogare e dunque il 27 gennaio 2026 e non quella indicata nel Bando di gara che indica il 07 gennaio 2026.
Grazie


23/12/2025 16:00
Risposta
Si conferma che la scadenza è il 27 gennaio 2026, così come indicato nel Disciplinare di gara e sulla piattaforma TUTTOGARE.
E' in corso di pubblicazione la rettifica del Bando.
Saluti

23/12/2025 16:23
Quesito #2
Egr. Ing. Cosimo Natuzzi,


in riferimento alla procedura di gara in oggetto, siamo ad inviarLe i seguenti chiarimenti:


1. stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante a KYMA AMBIENTE SPA, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15);


2. In merito alla relazione tecnica, si chiede se le certificazioni ed eventuali ulteriori allegati quali slide, cv, progetti formativi, ecce cc, potranno essere inseriti in aggiunta alla relazione tecnica, senza che concorrino al raggiungimento del limite delle 20 facciate. Inoltre, ai fini dell’elaborato, si chiede conferma che la dimensione dell’interlinea è da considerarsi come libera;

3. si chiede di poter conoscere qual è l’agenzia che attualmente somministra le risorse, nonché il margine percentuale applicato;


4. si chiede conferma che la PAT INAIL di riferimento sia la 93175070 e che la voce tariffa per entrambe le mansioni (autista ed operatore ecologico) sia la 0431;


5. considerando che le tabelle riportate nell’allegato n. 4:


- fanno riferimento alle retribuzioni con validità dal mese di Luglio 2024 e che dal mese di Luglio 2025 c’è stato un rinnovo;


- non comprendono le voci contributive previste dal Ccnl delle Agenzie per il lavoro, e che quindi in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori;


si chiede conferma che:


- sul modello dell’offerta economica si dovrà indicare il margine percentuale da applicare sull’effettivo costo del lavoro sostenuto delle agenzie per il lavoro (al netto dei buoni pasto, delle indennità di lavoro domenicale / area conduzione / convenzionale, del CRA, e dell’Erap, che dovranno essere erogati separatamente nel momento in cui il lavoratore dovesse maturarne il diritto alla corresponsione;


- le tabelle con l’indicazione delle tariffe orarie applicate, dovranno riportare nel dettaglio le voci retributive e contributive che concorrono alla definizione delle tariffe che verranno applicate (al netto degli aumenti contributivi addizionali dello 0,50% da riconoscere al personale attualmente in forza, per effetto di ogni rinnovo di contratto a termine previsti, dal Decreto Dignità).


Restando in attesa di ricevere un Suo gentile riscontro


Cordialmente salutiamo


09/01/2026 13:54
Risposta
1. stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante a KYMA AMBIENTE SPA, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15);

1. SI CONFERMA

2. In merito alla relazione tecnica, si chiede se le certificazioni ed eventuali ulteriori allegati quali slide, cv, progetti formativi, ecce cc, potranno essere inseriti in aggiunta alla relazione tecnica, senza che concorrino al raggiungimento del limite delle 20 facciate. Inoltre, ai fini dell’elaborato, si chiede conferma che la dimensione dell’interlinea è da considerarsi come libera;

2. SI CONFERMA

3. si chiede di poter conoscere qual è l’agenzia che attualmente somministra le risorse, nonché il margine percentuale applicato;

3. L'agenzia che attualmente somministra le risorse è la TEMPOR SPA, tutte le informazioni sono pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale Kyma Ambiente.


4. si chiede conferma che la PAT INAIL di riferimento sia la 93175070 e che la voce tariffa per entrambe le mansioni (autista ed operatore ecologico) sia la 0431;

4. SI CONFERMA

5. considerando che le tabelle riportate nell’allegato n. 4:


- fanno riferimento alle retribuzioni con validità dal mese di Luglio 2024 e che dal mese di Luglio 2025 c’è stato un rinnovo;
SI

- non comprendono le voci contributive previste dal Ccnl delle Agenzie per il lavoro, e che quindi in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori;
SI

si chiede conferma che:


- sul modello dell’offerta economica si dovrà indicare il margine percentuale da applicare sull’effettivo costo del lavoro sostenuto delle agenzie per il lavoro (al netto dei buoni pasto, delle indennità di lavoro domenicale / area conduzione / convenzionale, del CRA, e dell’Erap, che dovranno essere erogati separatamente nel momento in cui il lavoratore dovesse maturarne il diritto alla corresponsione;
SI CONFERMA

- le tabelle con l’indicazione delle tariffe orarie applicate, dovranno riportare nel dettaglio le voci retributive e contributive che concorrono alla definizione delle tariffe che verranno applicate (al netto degli aumenti contributivi addizionali dello 0,50% da riconoscere al personale attualmente in forza, per effetto di ogni rinnovo di contratto a termine previsti, dal Decreto Dignità).
SI CONFERMA

Restando in attesa di ricevere un Suo gentile riscontro


Cordialmente salutiamo


30/12/2025 11:39
Quesito #3
Buongiorno,
si chiede conferma che:
- l'importo di euro 141.944,76, precisato come minuendo nella seconda sottrazione della formula per l'attribuzione del punteggio economico, sia un refuso e debba essere invece considerato sempre l'importo di euro 149.944,76, posto quale aggio a base di gara;
- gli importi in euro da inserire nella formula, quali P. Off e P. Min, ammontano rispettivamente alla fee complessiva offerta e alla fee minima tra quella presentate;
- nell'all.3 debbano essere inseriti sia la percentuale di margine offerta sia il corrispondente importo complessivo in euro del margine di agenzia.
Grazie per le precisazioni e cordiali saluti


09/01/2026 13:46
Risposta
- trattasi di refuso. Si conferma che l'importo è pari ad euro 149.944,76;
- si conferma che P.off. e P.min ammontano rispettivamente alla fee complessiva offerta e alla fee minima tra quelle presentate;
- si, nell'all. 3 devono essere inseriti sia la percentuale di margine offerta, sia il corrispondente importo complessivo in euro del margine di agenzia.
Saluti

07/01/2026 08:50
Quesito #4
Egregi,

si richiedono i seguenti chiarimenti:



· Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
SI
· Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia

SI

· Egregi, si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende:

“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può

disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”

Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.

SI CONFERMA



· Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'.
SI
· Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta

spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi

dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli

obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri
dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della

responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei

lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti

dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di

Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che,

ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5

D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è

definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare

apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i
luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che

l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale

restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni

altro onere informativo e formativo.

SI CONFERMA



· Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati.



Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e



non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento.



Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute.



Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA



su margine ed IRAP su costo del lavoro).



Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di



fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine).



SI CONFERMA



- Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali



Il contratto sarà registrato “esclusivamente” in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. n.131/1986 con spesa a carico dell'aggiudicatario.
Le spese di registrazione del contratto sono quelle previste dalla normativa vigente (IMPOSTA DI BOLLO, IMPOSTA DI REGISTRO)e, in conformità alle clausole contrattuali.



- Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio



2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella



legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto



dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone



che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni



contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto



all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato



adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille



dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze



legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto



ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei



contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone



l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini



dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il



legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate,



avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla



luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto



dal Codice dei contratti pubblici;

SI CONFERMA QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 126 DEL D.LGS. 36/2023







13/01/2026 17:02
Risposta
· Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
SI

· Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia
SI

· Egregi, si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende:

“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può

disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”

Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.
SI CONFERMA



· Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'.
SI

· Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta

spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi

dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli

obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri
dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della

responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei

lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti

dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di

Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che,

ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5

D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è

definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare

apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i
luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che

l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale

restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni

altro onere informativo e formativo.
SI CONFERMA



· Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati.



Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e



non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento.



Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute.



Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA



su margine ed IRAP su costo del lavoro).



Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di



fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine).


SI CONFERMA





- Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali



Il contratto sarà registrato “esclusivamente” in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. n.131/1986 con spesa a carico dell'aggiudicatario.
Le spese di registrazione del contratto sono quelle previste dalla normativa vigente (IMPOSTA DI BOLLO, IMPOSTA DI REGISTRO)e, in conformità alle clausole contrattuali.





- Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio



2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella



legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto



dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone



che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni



contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto



all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato



adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille



dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze



legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto



ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei



contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone



l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini



dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il



legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate,



avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla



luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto



dal Codice dei contratti pubblici;

SI CONFERMA QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 126 DEL D.LGS. 36/2023







09/01/2026 14:45
Quesito #5
Egr. Ing. Cosimo Natuzzi,
si chiede conferma che, a differenza dei ratei di tredicesima, quattordicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia)
Restando in attesa di ricevere un Suo gentile riscontro
Cordialmente salutiamo


13/01/2026 17:02
Risposta
SI CONFERMA

12/01/2026 10:22
Quesito #6
buon giorno
segnaliamo che da portale ANAC il contributo di gara non risulta ancora pagabile. restiamo in attesa di vs gentile riscontro.
cordiali saluti




13/01/2026 14:11
Risposta
Nel caso in cui la problematica non dovesse risolversi, si comunica che gli operatori economici potranno comunque partecipare alla procedura, a condizione che:

si impegnino formalmente ad effettuare il pagamento non appena sarà ripristinata la funzionalità del sistema;

alleghino alla documentazione di gara una dichiarazione che attesti tale impegno, unitamente ad una prova dell’impedimento riscontrato (es. screenshot del malfunzionamento o messaggi di errore del portale).

Resta inteso che il mancato pagamento del contributo, una volta risolto il problema tecnico, potrà comportare l'esclusione dalla procedura.

12/01/2026 11:08
Quesito #7
Spett.li
CAPITOLATO

Art. 5 punto 2 e punto 3 - Art. 11

Si segnala che i contratti specifici non possono prevedere ipotesi di recesso e penali differenti da quelle previste nel capitolato. Si chiede lo stralcio delle prescrizioni.

Con riferimento alle penali si precisa che, come previsto anche dall’ANAC nel parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024), la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici; Si chiede infine che l’importo delle eventuali penali applicate non sia decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro;


L'ART. 5 PUNTO 2 E 3 E L'ART. 11 DEL CAPITOLATO DI GARA SONO SOSTITUITI DA QUANTO PREVISTO DALL'ART. 126 DEL CODICE DEI CONTRATTI


Art.6 – Art.7

Fermo restando il principio inderogabile di legge per cui “l'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti” (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii), si chiede conferma che la Stazione appaltante (in qualità di soggetto utilizzatore) avrà cura di assolvere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento del personale somministrato garantendo, ai sensi di legge, “condizioni di base di lavoro e d'occupazione” (art.2 comma a-ter, D.lgs. 276/2003 ss.mm.ii; art.35 comma 1 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) equipollenti tra i propri lavoratori diretti e i lavoratori somministrati adibiti alla medesime mansioni;

SI CONFERMA

Art.9

La normativa in materia di pagamenti della PA impone alle Pubbliche Amministrazioni (che non operino nel settore sanitario) il pagamento entro 30 giorni. Si chiede, pertanto, conferma che il pagamento sarà effettuato entro i 30 giorni dal ricevimento della fattura.

KYMA AMBIENTE è UNA SOCIETà in house providing, con socio unico il Comune, ed è pertanto soggetta alla normativa di diritto privato. Le fatture saranno liquidate secondo le modalità e nei termini espressamente indicati nell’articolo 9 del Capitolato di gara .


13/01/2026 17:07
Risposta
Art. 5 punto 2 e punto 3 - Art. 11

Si segnala che i contratti specifici non possono prevedere ipotesi di recesso e penali differenti da quelle previste nel capitolato. Si chiede lo stralcio delle prescrizioni.

Con riferimento alle penali si precisa che, come previsto anche dall’ANAC nel parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024), la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici; Si chiede infine che l’importo delle eventuali penali applicate non sia decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro;


L'ART. 5 PUNTO 2 E 3 E L'ART. 11 DEL CAPITOLATO DI GARA SONO SOSTITUITI DA QUANTO PREVISTO DALL'ART. 126 DEL CODICE DEI CONTRATTI


Art.6 – Art.7

Fermo restando il principio inderogabile di legge per cui “l'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti” (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii), si chiede conferma che la Stazione appaltante (in qualità di soggetto utilizzatore) avrà cura di assolvere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento del personale somministrato garantendo, ai sensi di legge, “condizioni di base di lavoro e d'occupazione” (art.2 comma a-ter, D.lgs. 276/2003 ss.mm.ii; art.35 comma 1 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) equipollenti tra i propri lavoratori diretti e i lavoratori somministrati adibiti alla medesime mansioni;

SI CONFERMA

Art.9

La normativa in materia di pagamenti della PA impone alle Pubbliche Amministrazioni (che non operino nel settore sanitario) il pagamento entro 30 giorni. Si chiede, pertanto, conferma che il pagamento sarà effettuato entro i 30 giorni dal ricevimento della fattura.

KYMA AMBIENTE è UNA SOCIETà in house providing, con socio unico il Comune, ed è pertanto soggetta alla normativa di diritto privato. Le fatture saranno liquidate secondo le modalità e nei termini espressamente indicati nell’articolo 9 del Capitolato di gara .


15/01/2026 10:41
Quesito #8
Spett.le Kyma Ambiente,
si chiede conferma che l'assolvimento del requisito di capacità tecnica e professionale sia assolto mediante esecuzione negli ultimi tre anni precedenti alla data di indizione della procedura di gara di almeno n. 3 servizi analoghi a quello richiesto nella
presente procedura, per un importo minimo complessivo pari a € 3.000.000,00



15/01/2026 16:48
Risposta
Il Disciplinare al punto "REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE" è così modificato:

Esecuzione negli ultimi 10 anni precedenti alla data di indizione della procedura di gara di almeno n. 3 servizi analoghi a quello richiesto nella presente procedura, per un importo minimo pari a € 3.000.000,00.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il
pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

15/01/2026 15:58
Quesito #9
Spett.le SA,



con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:



QUESITO N. 1 Con riferimento alla relazione tecnica, si chiede se l’indice e la copertina siano esclusi dal computo del numero massimo di pagine previsto per l’elaborato (20 facciate);



QUESITO N. 2 Considerata l’applicazione della clausola sociale, si chiede di poter ricevere il dettaglio delle risorse attualmente in forza, suddivise per mansione, livello, monte orario settimanale, dettaglio della tipologia contrattuale (se a tempo indeterminato o determinato), nonché il pregresso temporale maturato da ciascun lavoratore anche per il tramite delle precedenti APL e se ci dovessero essere degli accordi integrativi di secondo livello, che consentano di derogare ai limiti previsti dalla legge per il ricorso alla somministrazione e in caso di risposta affermativa, qual è il limite temporale concordato.



QUESITO N. 3 Si chiede se il documento “giustificativi di manodopera” sia obbligatorio.



15/01/2026 16:56
Risposta
QUESITO N. 1 Con riferimento alla relazione tecnica, si chiede se l’indice e la copertina siano esclusi dal computo del numero massimo di pagine previsto per l’elaborato (20 facciate);

SI, indice e copertina sono esclusi dal computo delle 20 facciate.

QUESITO N. 2 Considerata l’applicazione della clausola sociale, si chiede di poter ricevere il dettaglio delle risorse attualmente in forza, suddivise per mansione, livello, monte orario settimanale, dettaglio della tipologia contrattuale (se a tempo indeterminato o determinato), nonché il pregresso temporale maturato da ciascun lavoratore anche per il tramite delle precedenti APL e se ci dovessero essere degli accordi integrativi di secondo livello, che consentano di derogare ai limiti previsti dalla legge per il ricorso alla somministrazione e in caso di risposta affermativa, qual è il limite temporale concordato.

Il dettaglio è pubblicato nel documento "all. 5 elenco perosonale attualemente impiegato" presente nella sezione "allegati".

QUESITO N. 3 Si chiede se il documento “giustificativi di manodopera” sia obbligatorio.

Il documento “giustificativi di manodopera” è obbligatorio nel caso in cui l'Operatore Economico intenda proporre un ribasso sui costi della manodopera rispetto a quelli indicati nei documenti di gara.



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